Trust Successorio, dal notariato un nuovo studio

Pianificare il passaggio generazionale della ricchezza e al contempo proteggere i soggetti deboli e assicurare la continuità dell’azienda. Lo spiega il consiglio nazionale del notariato nello studio n. 219-2019/C “il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari” curato da Daniele Muritano e Carmine Romano.

Nelle sue 43 pagine il documento ricorda che l’istituto del trust ha registrato un’ampia diffusione quale strumento alternativo al testamento, consentendo di pianificare il passaggio generazionale della ricchezza in maniera sensibile a particolari esigenze, quali la protezione dei soggetti deboli e la tutela della continuità e della redditività dell’impresa.
Le ragioni dello scarso utilizzo degli istituiti tradizionali risiederebbero nell’eccessivo rigore del principio di unità della successione, che conduce al rigetto di qualsivoglia differenziazione del regolamento successorio relativa all’origine, alla natura dei beni, o anche alle qualità personali e ai bisogni dei soggetti (gli eredi o i beneficiari) cui tali beni sono destinati.

Si pensi, ad esempio, alla tutela di soggetti deboli. L’istituzione di un trust, idoneo a garantire rendite vita natural durante ad un soggetto disabile, consente di destinare alla cura, al mantenimento e al sostegno del soggetto bisognoso cespiti a tal fine vincolati, distinti dal restante patrimonio del disponente e del trustee, da amministrare nell’esclusivo interesse del beneficiario disabile. Il disponente (per esempio un genitore) può realizzare, in questo modo, già durante la propria vita, la separazione di parte del suo patrimonio finalizzato a soddisfare i bisogni del soggetto debole (figlio), fissando nell’atto istitutivo del trust i principi cui il trustee dovrà attenersi anche dopo la propria morte, ai fini della tutela di interessi patrimoniali e personali del soggetto incapace.

L’atto istitutivo potrebbe prevedere, accanto a disposizioni di carattere patrimoniale, principi per la cura personale del soggetto beneficiario, cui il trustee debba attenersi al fine di garantire allo stesso le migliori condizioni di vita, il mantenimento delle abitudini e degli ambienti in cui si svolge la propria esistenza.
Altro ambito, in cui particolarmente avvertita è l’esigenza di strumenti più flessibili di trasmissione della ricchezza è quello dei beni produttivi, in ragione delle delicate conseguenze che la morte dell’imprenditore può avere sulla sorte dell’azienda. Non a caso, è questo l’ambito che maggiormente ha subito le criticità delle tradizionali regole di devoluzione patrimoniale, il che ha condotto all’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del patto di famiglia nonché alla diffusione, negli statuti societari, di varie tipologie di clausole finalizzate a dare disciplina alle conseguenze, rispetto all’organismo societario, della morte del socio.

Invero, nelle more dell’individuazione dei chiamati all’eredità (figli, coniuge o altri soggetti), e della conseguente accettazione del lascito da parte degli stessi, alto è il rischio del verificarsi di una impasse nella gestione dell’azienda; la presenza di una pluralità di eredi, e la conseguente attribuzione agli stessi del complesso aziendale, può inoltre condurre allo smembramento dello stesso ed al calo di efficienza produttiva e redditività. Ancora, il confluire delle pretese di creditori aziendali, creditori ereditari, creditori personali degli eredi, può facilmente condurre all’indiscriminata proposizione di azioni esecutive sui beni produttivi. L’apertura della successione solleva, pertanto, problemi di titolarità, gestione, responsabilità, cui il trust riesce invece a dare adeguate risposte.

Fabrizio Vedana
Across Group