
Sanatoria Criptovalute – Scheda di sintesi
byLa Legge di Bilancio 2023 introduce, a partire dal 1° gennaio 2023, un inquadramento normativo degli aspetti fiscali in materia di cripto-attività (rientrano in tale categoria le criptovalute ed anche gli NFT), sia ai fini dell’imposizione sui redditi, che del monitoraggio fiscale.
Ai fini delle imposte sui redditi, viene abbandonata l’equiparazione, presente nella prassi dell’Agenzia delle entrate, delle cripto-attività alle valute estere tradizionali. Vengono, pertanto, assoggettate a tassazione con aliquota del 26% le plusvalenze, determinate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, se tali plusvalenze sono di importo non inferiore a 2.000 euro nel periodo di imposta. Le imposte potranno essere pagate con dichiarazione dei redditi o tramite un sostituto d’imposta.
Il costo di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 può essere rivalutato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% da versare entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo.
Ai fini del monitoraggio fiscale, vengono espressamente inserite le cripto-attività fra gli asset oggetto di monitoraggio fiscale ai sensi del D.L. 167/1990, sia per gli intermediari che per i contribuenti.
Viene introdotta una “sanatoria” (procedura di emersione) per i contribuenti che non hanno indicato ai fini del monitoraggio fiscale le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i relativi redditi realizzati.
Occorrerà presentare un modello di istanza (che sarà approvato dall’Agenzia delle entrate) e pagare:
– una sanzione dello 0,5% annuo, calcolata sul valore delle attività non dichiarate, se le cripto-attività non hanno realizzato redditi;
– un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, oltre alla sanzione dello 0,5% annuo, se le cripto-attività hanno realizzato redditi.
Passi successivi:
– Parlarne con un professionista di fiducia (in assenza rivolgersi alla fiduciaria)
– Sottoscrivere contratto con la fiduciaria nell’ambito del quale la società svolgerà l’attività di sostituto d’imposta previa verifica di una serie di aspetti (origine lecita dei fondi usati per acquisto cripto-attività, tracciatura delle operazioni fatte, exchange utilizzato e informazioni sull’operatività del cliente)