
La società fiduciaria
byChe cos’è una società fiduciaria?
La società fiduciaria è un’impresa che assume l’impegno di amministrare i beni e diritti per conto di una persona fisica o giuridica, secondo le disposizioni ricevute. A tal fine, il fiduciante trasferisce la titolarità di determinati diritti (come la proprietà di beni mobili o immobili, oppure di partecipazioni societarie) in favore della società fiduciaria, che li amministra secondo le disposizioni contenute in un accordo tra le parti. La Società Fiduciaria può operare solo a seguito dell’ottenimento di una specifica autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione e più genericamente allo svolgimento delle attività previste dalla legge 1966/1939, mediante iscrizione all’albo delle Società Fiduciarie tenuto dal Ministero stesso.
Ragioni e scopi dell’utilizzo di una fiduciaria
Le motivazioni che stanno alla base della costituzione di una fiduciaria possono essere diverse: certamente uno dei vantaggi più ricercati è quello di assicurare protezione e riservatezza sulla proprietà di determinanti beni e partecipazioni in società, ma anche nell’ambito di iniziative commerciali. In un’ottica più ampia, si tratta di uno strumento ideale per realizzare il controllo coordinato di più partecipazioni in diverse società e per gestire con efficienza patrimoni mobiliari complessi: per questo viene utilizzato molto spesso per realizzare il passaggio generazionale proteggendo il valore dei beni di famiglia e assicurando la continuità gestionale dell’azienda.
Oltre a queste situazioni, vi sono una serie di esigenze specifiche che possono essere realizzate efficacemente da una fiduciaria, come l’assunzione della rappresentanza comune di obbligazioni ed azionisti di risparmio o del ruolo di “soggetto terzo” custode (cosiddetto escrow agent) di titoli o di liquidità nell’ambito di più ampi impegni durante operazioni di compravendita o in caso di diritti di usufrutto o simili.
La storia della società fiduciaria
L’esigenza di creare istituti giuridici aventi la finalità di tutelare i patrimoni, affonda le sue radici in tempi antichi, quando era necessario difendere terre e ricchezze dalle conseguenze di guerre o colpi di Stato, ma anche a fronte di abusi e discriminazioni di diverso tipo. È infatti proprio in reazione delle leggi razziali che nel 1939 viene emanata in Italia la prima legge sulle società fiduciarie, a tutt’oggi alla base dell’impianto normativo di settore, pur con le evoluzioni dei successivi interventi legislativi che in tempi recenti si sono sviluppati, principalmente in relazione alle mutate esigenze in termini di trasparenza e controllo degli assetti proprietari delle società.
A distanza di tanti anni la fiduciaria resta uno strumento in grado di offrire riservatezza a chi non intende personalmente comparire come acquirente di quote di società o come intestatario di una gestione finanziaria o di una polizza, anche solo quale beneficiario. Una società fiduciaria per operare in Italia deve essere professionalmente qualificata, autorizzata, riconosciuta e monitorata dall’autorità pubblica che dovrà, tra l’altro verificare che la stessa operi nel rispetto della riservatezza, della discrezione e della privacy garantendo, al contempo, il raggiungimento di utili benefici sul piano della pianificazione societaria e fiscale.
La protezione della fiduciaria
Le società fiduciarie non diventano proprietarie dei beni e diritti a loro affidati: per effetto del mandato si realizza, infatti, una separazione tra la proprietà dei beni conferiti e la legittimazione ad operare sugli essi, per conto del fiduciante, spendendo il nome della società fiduciaria. Vi è, cioè, una netta separazione tra il patrimonio amministrato in favore del soggetto fiduciante e quello proprio della società fiduciaria. I beni ed i diritti trasferiti alle società fiduciarie sono sottratti alle azioni dei creditori di tali società rimanendo quindi soggetti alle sole azioni dei creditori del fiduciante.
Tuttavia anche per i creditori del soggetto fiduciante non è sempre agevole individuare i beni che il soggetto debitore detiene per il tramite di società fiduciaria, in virtù del principio del segreto fiduciario. Per tali ragioni, le società fiduciarie, insieme ai trust e al fondo patrimoniale, sono istituti spesso utilizzati per la protezione del patrimonio.
I doveri della fiduciaria
La società fiduciaria ha il compito di agire nell’esclusivo interesse del proprio fiduciante. Elemento qualificante l’esercizio dell’attività fiduciaria è l’intestazione fiduciaria dei valori conferiti in amministrazione dal fiduciante. Tale elemento consente alla fiduciaria di essere legittimata ad agire in nome proprio, ma per conto del proprio fiduciante, sui beni conferiti in amministrazione, senza che la fiduciaria stessa sia obbligata, nei confronti dei terzi a spendere il nome del proprio fiduciante. Fanno eccezione specifiche e limitate disposizioni di legge che obbligano la fiduciaria a fornire il nome del fiduciante, come ad esempio le norme in materia di antiriciclaggio e terrorismo internazionale.
Fiduciaria statica e fiduciaria dinamica
La Legge n° 1 del 1991, con la riforma dei mercati finanziari, ha introdotto le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) e ha di conseguenza distinto le società fiduciarie in “statiche” o di “amministrazione” e società fiduciarie “dinamiche” o di “gestione”.
Le Fiduciarie “dinamiche” o di “gestione”, previa iscrizione nell’albo delle SIM detenuto dalla Consob, gestiscono i mezzi finanziari messi a disposizione dal cliente in base a mandato generico per collocare e negoziare titoli restando a carico del cliente i rischi delle operazioni.
Le Fiduciarie “statiche” o di “amministrazione”, di cui parliamo in questo articolo, non hanno invece il potere di decidere come impiegare i mezzi finanziari ricevuti dai clienti, ma li amministrano secondo le istruzioni ricevute dal cliente che mantiene il diritto di modificarle, integrarle o revocarle in ogni momento.
Cosa fa una fiduciaria statica
Una società fiduciaria statica può:
- Amministrare beni di diverso tipo (ivi incluse le opere d’arte) e partecipazioni sociali mantenendo la riservatezza circa l’effettiva proprietà delle stesse.
- Migliorare il coordinamento e l’efficienza fiscale delle partecipazioni societarie e dei valori finanziari detenuti.
- Assicurare l’attuazione di patti di sindacato azionario e parasociali in genere, anche in relazione alla prevenzione di situazioni di conflitto.
- Svolgere le funzioni di escrow agent, ovvero di soggetto terzo, neutrale ed imparziale al quale i beni vengono affidati in custodia, soprattutto nell’ambito di operazioni di trasferimento di titoli o quote societarie
- Esercitare la qualifica di contraente o beneficiario all’interno di contratti assicurativi sulla vita, anche in relazione alla gestione dei passaggi generazionali.
- Analizzare il portafoglio in strumenti finanziari detenuto dal cliente al fine di monitorarne il relativo rischio anche in relazione agli obiettivi da raggiungere
- Assumere la rappresentanza in Assemblee e patti di sindacato
- Esercitare le funzioni di Trustee e di Protector