Che cos'è
Allo scopo di incentivare l’investimento nella economia reale, accanto al regime ordinario dei c.d. piani individuali di risparmio ordinari («PIR»), il c.d. Decreto Rilancio (d.l. n. 34/020) ha introdotto un ulteriore regime avente ad oggetto i c.d. «PIR Alternativi», i quali presentano plafond di investimento maggiori e regole di funzionamento più flessibili rispetto a quelle dei PIR ordinari.
Il PIR alternativo è un “contenitore” fiscale tramite il quale è possibile investire in una molteplicità di strumenti finanziari (c.d. PIR alternativo “fai-da-te”), beneficiando della completa esenzione dalle imposte sui redditi (26 per cento su dividendi/interessi/capital gain/proventi OICR) e dall’imposta di successione.
Un PIR alternativo può essere costituito solo da persone fisiche, operanti non nell’esercizio di
impresa, e fiscalmente residenti in Italia.
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La normativa
Il PIR Alternativo “fai-da-te” presuppone l’apertura di un mandato con una società fiduciaria e l’esercizio dell’opzione per il c.d. risparmio amministrato.
È possibile investire tramite il PIR alternativo un massimo di euro 300.000 all’anno fino al
raggiungimento di euro 1.500.000 (c.d. plafond). La normativa prevede dei vincoli di composizione, di concentrazione e di investimento che occorre rispettare per beneficiare del regime di esenzione.
Il portafoglio PIR deve rispettare per almeno 2/3 dell’anno solare le seguenti regole di funzionamento:
Limite di composizione
Almeno il 70% dei valori destinati al PIR devono essere rappresentati da investimenti “qualificati” (c.d. quota obbligatoria), ossia: (i) strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia, Stati UE o SEE, purché abbiano stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap di Borsa italiana o indici equivalenti, (ii) prestiti erogati alle predette imprese o crediti delle stesse (purché tassati a titolo definitivo), e (iii) quote di OICR PIR compliant.
Limite di concentrazione
non più del 20% del valore del PIR può essere investito su uno strumento (“qualificato” o “non qualificato”) emesso dallo stesso soggetto o società appartenente al medesimo gruppo. Per la liquidità, il limite di concentrazione deve essere calcolato considerando i depositi (compresi i certificati di deposito) separatamente dai conti correnti, comunque nel limite complessivo del 30 per cento.
Non è possibile inserire nel PIR
- le partecipazioni qualificate (i.e. diritti di voto superiori al 2 o 20 per cento a seconda che la società sia quotata o meno, conteggiando anche i voti spettanti ai familiari);
- gli strumenti finanziari i cui proventi corrono a formare l’imponibile Irpef;
- gli strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Stati non inclusi nella c.d. white list (c.d. “paradisi fiscali”);
Holding Period
Il regime di esenzione è subordinato alla detenzione dello strumento finanziario per almeno 5 anni. Nel caso di disinvestimento prima del quinto anno, è possibile conservare il regime di esenzione reinvestendo il controvalore conseguito entro 90 giorni. In tal caso, il periodo di possesso del primo strumento si somma a quello del nuovo investimento ai fini del raggiungimento dell’holding period.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)
Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124
Modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
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