La scelta del regime patrimoniale dei coniugi

Nell’ambito della pianificazione patrimoniale, riveste una particolare importanza la scelta in merito all’adozione del regime patrimoniale dei coniugi.

La scelta di un regime rispetto a un altro è assai discriminante e le controversie in ambito matrimoniale e patrimoniale non sono infrequenti, soprattutto nel caso in cui la scelta sia caduta sul regime di comunione dei beni possono sorgere complicazioni più difficili da dirimere, sia in ambito stragiudiziale sia giudiziale.

La comunione dei beni

Nell’ambito della famiglia, il regime patrimoniale previsto per i coniugi, in assenza di diversa indicazione, è quello di comunione dei beni. Ciò significa che questo regime viene adottato automaticamente salvo che i coniugi non optino, al momento della celebrazione del matrimonio (o in un momento successivo) per il regime della separazione dei beni. Si ricorda che le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono equiparate al matrimonio a tutti gli effetti, tranne che in materia di adozioni.

Il regime di comunione legale prevede che tutti i beni dei coniugi entrino a far parte della famiglia dopo la celebrazione del matrimonio, con le eccezioni che riguardano i beni personali.

Fanno parte dunque del patrimonio familiare tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio (ad eccezione di quelli personali). Per consolidata evoluzione giurisprudenziale si ritiene rientrino nella comunione dei beni anche gli investimenti di natura finanziaria compiuti attraverso l’impiego del denaro derivante dall’attività lavorativa del coniuge. Oltre a questi, anche i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione e le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Ai fini di cui sopra si ricorda che, ai sensi dell’articolo 179 del codice civile, i beni personali sono quelli:

  • acquisiti per successione (o per donazione) successivamente al matrimonio, tranne che non siano stati attribuiti con disposizione testamentaria;
  • di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
  • utilizzati per l’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  • ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
  • acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni o con il loro scambio, purché sia espressamente indicato nell’atto di acquisto;
  • riguardanti l’acquisto di beni immobili o mobili registrati eseguito dopo il matrimonio ma a condizione che tale esclusione (dal regime di comunione dei beni) risulti nell’atto di acquisto e che di quest’ultimo sia stato parte anche l’altro coniuge non acquirente (intervento adesivo). Occorre, altresì, che il bene sia acquistato per uso strettamente personale o per l’esercizio della professione, ovvero, sia acquistato con il prezzo di beni alienato o con il loro scambio e sempre che ciò sa espressamente dichiarato nell’atto di acquisto (surrogazione reale).
La separazione dei beni

La separazione dei beni è un regime patrimoniale che può essere scelto dai coniugi al momento della celebrazione del matrimonio oppure in un momento successivo, stipulando un’apposita convenzione. Nel caso in cui i coniugi decidano di scegliere la separazione dei beni, tutto ciò che i due sposi hanno acquistato precedentemente al matrimonio e tutto quello che acquisteranno successivamente rimarrà di proprietà esclusiva di ciascuno di loro, fatta salva la facoltà di acquistare beni specifici cointestandone la proprietà.

Tra i vantaggi del regime di separazione dei beni è la protezione contro i rischi derivanti da potenziali crisi o fallimenti dell’attività commerciale di uno dei coniugi, potendo escludere dalle pretese dei creditori almeno ciò che è di proprietà dell’altro coniuge. Inoltre, la separazione dei beni può aiutare a chiarire le questioni connesse ad un’eventuale separazione.

Le convivenze di fatto

Previste da un punto di vista civilistico, esistono anche le convivenze di fatto (contrattualizzate o meno).  Pur trovando oggi un maggiore riconoscimento, esse non consentono una particolare tutela in ambito patrimoniale, non essendo equiparabili al matrimonio e alle unioni civili. Possono permettere, discrezionalmente, a ognuno dei partner di potere disporre a favore dell’altro la destinazione dei propri beni (con donazioni o in ambito successorio), tranne che alla presenza di situazioni in cui esistano soggetti che, a vario titolo, possano vantare diritti in ambito successorio (eredi necessari o legittimari). In tali situazioni è consentito, infatti, usare solamente la quota disponibile.

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